Costiera Amalfitana e Cilento il Piano Casa è possibile. Nasce un comitato tecnico
Dalla costa d'Amalfi al Cilento, come anche nell'area della penisola sorrentina compresa nel Parco dei Monti Lattari come la costiera amalfitana, il Piano Casa emanato dalla Regione Campania si può applicare. Nasce un comitato tecnico/ politico composto da:
Fulvio Mormile (responsabile Pdl costiera amalfitana), Giampiero Nuzzo (responsabile Pdl cilentano), Bonaventura Ruoco (Consulente, presidente Cirielli), Adinolfi Massimo (consulente presidente Cirielli per il P.T.C.P.).
Allo scopo di fornire risposte per i territori imbrigliati dalla burocrazia urbanistica, che addirittura - a detta di alcuni - non potrebbero beneficiare delle occasioni fornite da una legge Nazionale con attuazione Regionale come questa, noi esponenti del Pdl ci sentiamo in dovere di dover fornire risposte alle richieste dei cittadini e fornire chiarezza in merito alla applicazione del piano casa. Siamo convinti che il piano casa sia attuabile nella quasi totalità dei territori delle due costiere ed addirittura possa sbloccare molte tra le pratiche di condono edilizio, come quelle della legge n° 326/2003 per immobili ricadenti in zone vincolate.
Per questo motivo ci siamo riuniti ed abbiamo verificato i contenuti della nuova Legge Regionale sul piano casa e, grazie alla preziosa collaborazione dell’ingegnere Massimo Adinolfi, abbiamo redatto le seguenti prime note di osservazione che provvederemo a far giungere agli organi competenti, per aprire un dibattitocostruttivo che fornisca maggiore chiarezza ai cittadini ed ai tanti tecnici impegnati nella professione.
Per informazione e segnalazioni inviare mail a fulvio.mormile @alice.it
Le novità del recente Piano Casa, per gli immobili ad uso residenziale ove pendono istanze di condono edilizio, con spunti di riflessione sugli immobili siti in zone vincolare ove pendono istanze di condono ex L. n°326/2003
La legge del Piano Casa di recente approvata dal Consiglio Regionale della Campania ha introdotto una importantissima novità, rispetto alla sua originaria stesura, che necessariamente induce a spunti di riflessione.
Infatti l’art.6 consente la possibilità di applicare il Piano Casa anche agli “edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte”.
Pertanto è possibile usufruire delle agevolazioni del Piano Casa, per immobili contenenti unità destinate a prima casa dei richiedenti, sui quali sia stata presentata istanza di condono edilizio anche ancora in corso di definizione, se sono state versate le somme prescritte (quali oblazioni ed anticipi di oneri concessori nel caso dell’ultimo e terzo condono edilizio).
Pertanto se gli immobili ove pende istanza di condono edilizio non ricadono nella fattispecie per la quale è esclusa l’applicazione del pianto casa, quella definita dall’art.3 della stessa legge, essi possono essere oggetto degli Interventi straordinari di ampliamento (nel limite del 20%) o degli Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (nel limite del 35%), di cui agli art.4 e 5 della stessa Legge Regionale.
Qui si pone un interessantissimo spunto di riflessione per gli immobili soggetti ad istanze del terzo condono edilizio (quelle ex L. 326/2003) in zone soggette a vincolo paesaggistico.
Orbene per questi immobili, in assenza del requisito di conformità rispetto alle vigenti norme urbanistiche, il condono allo stato non potrebbe essere rilasciato.
Però cosa oggi accade nel caso che l’abuso oggetto di istanza del terzo condono edilizio rispetti i previsti limiti indicati dal vigente piano casa, ed in particolare attenga ad opere abusive che hanno interessato un ampliamento nel limite massimo del 20% della originaria costruzione è/o la demolizione e ricostruzione di essa con un incremento massimo del 35% del suo originario volume, e venga richiesto di accedere alle misure straordinarie della Legge, ai sensi del suo art.6?
Infatti in questo caso si potrebbe configurare la conformità rispetto alle vigente normativa urbanistica, quella modificata ed integrata dalle norme straordinarie del piano casa nel previsto periodo di sua vigenza, ed il terzo condono edilizio potrebbe essere rilasciato anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
In sintesi, che senso avrebbe rigettare l’istanza del terzo condono edilizio, procedendo ad una demolizione di opere abusive che potrebbero poi essere immediatamente ricostruite, usufruendo delle agevolazioni previste dal piano casa?







