Cassazione: «Il carabiniere ha l'amante? Disonora l'Arma»; accade a Capaccio
Rosario B, appuntato dei carabinieri della stazione di Capaccio (Sa), sposato e adulterino è stato condannato dalla Corte di Cassazione a quattro mesi di reclusione per non aver rispettato «una condotta esemplare» intrattenendo relazioni extraconiugali e aver così «arrecato disdoro» all'Arma.
La Cassazione nella sentenza 24414 della Prima Sezione Penale ha confermato dunque l'accusa di minaccia e ingiuria, inflitta dalla Corte militare di appello di Napoli all'appuntato che aveva reagito malamente al «richiamo legittimo e doveroso» del suo superiore che lo invitava a «troncare una tresca» con una donna anche lei sposata.
La condanna arriva dopo che in primo grado, invece, l'appuntato era stato assolto per lo scontro avuto da Rosario B. con il luogotenente Nicolò C., che comandava la stazione dell'Arma di Capaccio, nella quale prestava servizio. Il tribunale di Napoli, infatti, nell'aprile 2007, era giunto alla conclusione che l'ingiuria e la minaccia di Rosario contro Nicolò era da ricondurre «a un contesto di relazioni private e personali, estranee al servizio».
In pratica, per il Tribunale, il fatto che Rosario avesse un'amante non doveva interessare il suo capo. Sul ricorso del Pm, invece, la Corte d'appello aveva ribaltato il verdetto giudicando opportuno «il richiamo del superiore all'osservanza, da parte dell'appuntato, della fondamentale norma che prescrive al militare di tenere 'in ogni circostanza, «condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate», prescritta dall'articolo 545 del Regolamento di disciplina militare». La relazione extraconiugale di Rosario, inoltre, era di «pubblico dominio e arrecava evidente disdoro all'Arma benemerita».
Senza successo l'appuntato adulterino ha sostenuto in Cassazione che la sua vicenda aveva «natura privata» e non costituiva «violazione del regolamento militare». Ma la Suprema Corte gli ha risposto che il richiamo del sottotenente che intimava all'appuntato di dare un taglio alla sua relazione - era «legittimo e doveroso» in nome del dovere di tenere una «condotta esemplare».
Gli ermellini non mancano di rilevare che il «rapporto extraconiugale» ha senz'altro carattere privato mentre non è «estraneo al servizio» - prestato dal militare - «né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell'imputato, integrante l'insubordinazione».
Al sottotenente, che gli chiedeva di troncare il legame, infatti, Rosario aveva risposto dandogli del «ladro» e dell'«infame» e rovesciandogli addosso la scrivania.







