Capaccio: multe da mille a sei mila euro per chi spara fuochi d'artificio
Vista la sempre crescente tendenza da parte di privati e strutture alberghiere del territorio di Capaccio-Paestum ad effettuare accensioni e lanci di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi in occasione di feste di privati, il sindaco Marino ha disposto con un'ordinanza il divieto di sparare fuochi e simili nel corso di matrimoni, battezzi comunioni ecc...
"L’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, ecc. - si legge nell'ordinanza - sono vietati su tutto il territorio del Comune, fatta salva l’eccezione in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali che si tengono sul territorio comunale. Nelle suddette ipotesi, gli organizzatori dovranno presentare istanza al Comune, almeno 30 giorni prima dell’evento, per il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del TULPS nonché darne comunicazione almeno 15 giorni prima alle competenti autorità forestali se i fuochi interessano superfici boscate alla distanza inferiore di 1 Km. In detto termine, il Comune provvederà agli adempimenti presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, laddove ve ne siano le condizioni. Si evidenzia, a tal riguardo, che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere esclusivamente il personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101 del Regolamento T.U.LP.S., sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga. Nell’autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione. Si specifica che i Presidenti dei Comitati organizzatori delle feste dovranno assicurare un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate, e saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale. Fatta salva ogni altra sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa e, ove il fatto non assuma rilievo penale, l’inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone altrimenti, è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00. da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, Detta sanzione concorre e non sostituisce con quella già prevista dal Regolamento di Polizia Urbana pari ad €. 150,00. Inoltre, in caso di recidiva, a carico delle strutture alberghiere e di tutte le altre attività ricettive, si applicheranno le sanzioni accessorie previste dall’art. 32 del regolamento di Polizia Urbana ossia la sospensione dell’attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa di tre giorni e, in caso di ulteriore reiterazione dopo la sospensione, si applica la revoca del titolo autorizzativ i. Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza."







