Castellabate: Vademecum su case e appartamenti per vacanze
Un vademecum sulla locazione ai turisti di case e appartamenti per vacanze è in distribuzione in questi giorni presso il Comando vigili urbani del Comune di Castellabate. Il testo, realizzato su impulso dell'assessore al turismo Luisa Maiuri e del sindaco Costabile Maurano, reca in sintesi le prescrizioni normative della Legge regionale 17/2001 nonché gli obblighi previsti dal Tulps, con le modifiche della legge 135/2001. E nei prossimi mesi sono annunciati controlli a tappeto per verificare il rispetto di queste norme.
Con la legge 17, come è noto, la Regione Campania ha disciplinato le attività ricettive extra-alberghiere con nuove regole sia per la gestione degli immobili che per gli adempimenti introdotti a carico dei proprietari di case e appartamenti per vacanze dati in locazione ai turisti. I titolari o gestori sono tenuti, tra l’altro, a chiedere l’autorizzazione amministrativa di esercizio al Comune e a dichiarare le generalità degli occupanti.
Le disposizioni della L.R. 17/2001 valgono per tutte le case e gli appartamenti dati in locazione senza la prestazione di servizi di tipo alberghiero, per una permanenza minima di 3 giorni e massima di 90. Il vademecum passa in rassegna i requisiti e i servizi minimi che devono essere garantiti (superficie minima, fornitura di luce, acqua, riscaldamento, manutenzione e pulizia), nonché le caratteristiche che rendono le unità abitative non utilizzabili ai fini della locazione (interrati, magazzini, cantine, assenza di servizi igienici, etc.). Quindi, passa a trattare gli adempimenti amministrativi che spettano ai proprietari, a partire dall’autorizzazione per l’esercizio rilasciata dal Comune previa domanda degli interessati, che va rinnovata ogni anno. Un altro adempimento riguarda la comunicazione all’Ept di Salerno dei prezzi minimi e massimi, o unici, che sono applicati a ciascun servizio nell’anno solare. Gli stessi vanno esposti in modo visibile nella zona di ricevimento degli ospiti e in ogni unità abitativa. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini comporta l’impossibilità ad applicare prezzi superiori.
Ai sensi dell’art. 109 del Tulps, come modificato dalla legge 135/2001, i titolari o gestori possono dare alloggio solo a persone munite di documento di identità o passaporto per gli stranieri extracomunitari, facendo sottoscrivere ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità che va consegnata in copia al Sindaco e/o carabinieri, a ogni cambio di ospiti.
Inoltre, entro il 5 giorno del mese successivo, i titolari devono presentare all’Ept il modulo Istat di rilevazione statica mensile sul movimento del flusso turistico.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio turismo (tel. 0974-962321) e al Comando vigili (tel. 0974-961531).







