Rinegoziazione del mutuo: caratteristiche e vantaggi
Per rinegoziazione del mutuo si intende quell'operazione mediante la quale le parti ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati in precedenza. La legge Finanziaria del 2008 prevede che la rinegoziazione avvenga senza spese e costi aggiuntivi. Fondamentale è l'intesa tra le parti.
Per rinegoziazione del mutuo si intende quell'operazione mediante la quale le parti ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati in precedenza all'atto di sottoscrizione del contratto di mutuo. Non va confusa con la surrogazione, con cui, invece, si richiede la portabilità del mutuo ad un altro istituto di credito, che meglio soddisfa le nostre esigenze economico-contrattuali.
Fondamentale per poter rinegoziare un mutuo è che entrambe le parti, quindi anche l'istituto di credito, abbiano intenzione a farlo. Banche e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata la quale, scritta e datata, deve illustrare tutti gli aspetti e gli effetti dell’offerta. L’accettazione della proposta dei clienti che rinegoziano il mutuo assicura la riduzione della rata del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo mese successivo al mese di comunicazione dell’accettazione della proposta medesima.
La legge Finanziaria del 2008 prevede che la rinegoziazione avvenga senza spese e costi aggiuntivi, in quanto può avvenire anche mediante scrittura privata anche non autenticata. Ciò significa che non è necessario l'intervento di un notaio e che non si debbono sostenere spese notarili. Inoltre le operazioni di rinegoziazione dei mutui per l'acquisto della casa sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali.
Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio del 2008, purché chiaramente non sia intervenuta la risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario su un conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso.
L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione. L’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del mutuo.
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